Tempo di lettura stimato: 6 minuti

Vuoi partecipare a un Concorso Pubblico che prevede specifici limiti di età ma hai dubbi su come funziona? Sempre più spesso si parla di legittimità o meno rispetto ai limiti di età nei concorsi pubblici.

Ecco la guida definitiva di Concorsando.it che pone il focus proprio sul dibattuto tema del limite d’età.

Inoltre se ti occorre, qui puoi trovare la guida su Come Partecipare a un Concorso Pubblico.

Per iscriverti al servizio di notifica Telegram per Concorsi Pubblici clicca qui.

Per consultare l’elenco dei Concorsi Pubblici ancora aperti clicca qui.

Il limite di età: la legge e il tema del pensionamento

Cos’è il limite di età?

Semplicemente costituisce un requisito fondamentale, nonché uno dei principali ostacoli per la partecipazione a un concorso o ad determinate offerte di lavoro, molto spesso infatti sentiamo parlare di età “non inferiore agli anni…e/o non superiore ad…“.

Il tema, emerge in primo luogo la questione riguarda il limite per l’ammissione a una procedura concorsuale pubblica di reclutamento di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Cosa stabilisce la legge?

Ciò che ci dice l’articolo 3, comma 6, della L. 127/1997 (la seconda Bassanini) è che in modo molto chiaro aveva disposto l’eliminazione del limite anagrafico per iscriversi ai concorsi pubblici.
La norma, ancora vigente, afferma infatti testualmente che la “partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione”.
Con l’aggiunta del salvo deroghe il legislatore, a fronte dell’affermazione del principio generale per cui tutti possono partecipare ai concorsi pubblici, a prescindere dall’età, legittimava il mantenimento di specifici vincoli anagrafici per essere ammessi a una larga fetta di concorsi, in particolare quelli nelle forze armate e nel comparto sicurezza.

Qual è il nuovo sistema pensionistico?

La legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha ribadito la vigenza dei limiti degli ordinamenti a seguito dell’introduzione del nuovo sistema pensionistico introdotto dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con questo nuovo regime, è stato elevato il requisito del limite di età per l’accesso alla pensione (a oggi 67 anni), comportando di fatto la necessità di superare i 65 anni di età per poter maturare tale diritto.
Il legislatore ha voluto circoscrivere con chiarezza la possibilità di superare tale limite per il personale delle pubbliche amministrazioni, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, delimitando tale possibilità alla necessità di raggiungere il primo requisito utile a pensione, a qualsiasi titolo.

I concorsi che non prevedono limiti di età

Quali sono i concorsi che di solito non prevedono tali limiti?

La maggior parte dei Concorsi in Pubbliche Amministrazioni, non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni.

I concorsi che prevedono specifici limiti di età

Quali sono i concorsi che prevedono maggiormente i limiti di età?

Specificatamente, nei concorsi delle Forze armate, esistono diversi limiti di età, a seconda della posizione da occupare.

Per esempio, per la Polizia di Stato:
– Fino a 30 anni per il commissario e direttore tecnico della Polizia;
– Fino a 40 anni per un ruolo nell’amministrazione civile;
– Massimo 35 anni per la posizione di medico nella Polizia;
– Fino a 32 anni per la posizione di medico veterinario;
– Fino a 26 anni per Allievi Agenti Polizia di Stato.

Per i Vigili del Fuoco:
– 26 anni per i concorsi con accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco;
– 30 anni per la qualifica di Ispettore antincendi;
– 45 anni per i ruoli tecnico-professionali.

Per Carabiniere:
– Da 17 a 22 anni per i concorsi per Ufficiale del ruolo normale dell’Accademia;
– Da 17 a 28 anni per chi ha prestato servizio militare per una durata non inferiore alla formazione obbligatoria;
– 28 anni per il concorso di Allievo carabiniere.

Il problema del Superamento e Compimento

Qual è la corretta interpretazione dei termini “superamento” e “compimento” presenti nei bandi?

Una dei dubbi dei candidati riguarda proprio se l’età deve essere posseduta al momento dell’invio della candidatura (quindi alla data di scadenza del concorso) oppure durante lo svolgimento delle prove.

Si è pressa in merito a ciò l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza del 2 dicembre 2011 n. 21, ha specificato che quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione a un concorso) al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno; pertanto si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola del bando.
Detto altrimenti, superare e compiere vanno intese quali espressioni fungibili, entrambe evocando la conclusione di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.
Allo stesso modo, i limiti di età si riferiscono al bando e non alle prove concorsuali.


Specifiche della Funzione Pubblica su tale limite

Cos’ha chiarito la Funzione pubblica?

In definitiva, che se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.

A questa pagina, puoi trovare il parere completo della Funzione Pubblica, in merito alla questione dei limiti di età.

Ci sono stai altri pareri in merito?

Sì, quello della Corte europea, che precisa sulla questione dei limiti di età, “che la fissazione di un’età massima per l’assunzione può essere stabilita”, ma precisando, che tali discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionali all’attività per la quale si concorre.

Il limite infatti, può essere giudicato discriminatorio nei confronti di altri cittadini titolari delle medesime capacità, a prescindere dall’età, ed eccessivo rispetto alle finalità stabilite dalla direttiva europea.
Al momento, quindi, la situazione per quanto riguarda la fissazione di limiti età partecipazione concorsi pubblici è la seguente: ricorrendo determinate condizioni, i limiti di età per partecipare ai concorsi pubblici sono pienamente legittimi secondo la legislazione italiana ed europea (norme mai abrogate o modificate) anche se, laddove fossero considerati discriminatori e sproporzionati, potrebbero essere oggetto di impugnazione presso un tribunale italiano, richiamando quanto affermato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia europea.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.