Progressioni Verticali PA 2026: quando si possono fare, differenza con le orizzontali, ordinarie e in deroga

Guida completa alle progressioni verticali nella Pubblica Amministrazione nel 2026: scadenze aggiornate, differenze tra ordinarie e in deroga, requisiti, finanziamento e confronto con le progressioni orizzontali.

Le progressioni verticali nella PA nel 2026 rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui i dipendenti pubblici possono avanzare di carriera, passando da un’area funzionale a una superiore con un conseguente aumento di responsabilità e di retribuzione. Comprendere come funzionano, quando si possono fare e quali sono i requisiti è fondamentale per tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione che vogliono progredire nella propria carriera senza attendere un concorso esterno.

Nel 2026 il quadro normativo è in movimento: per gli Enti Locali (Funzioni Locali) la pre-intesa del rinnovo contrattuale 2022-2024 ha prorogato la possibilità di effettuare progressioni verticali — in particolare quelle in deroga — fino al 31 dicembre 2026, mentre per le Funzioni Centrali il termine per le progressioni in deroga è fissato al 30 giugno 2026. Un panorama quindi ancora aperto, con scadenze ravvicinate da non perdere.

In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: cos’è la progressione verticale e come si differenzia da quella orizzontale, quando si possono fare nel 2026, le differenze fondamentali tra progressioni ordinarie e in deroga (art. 13 vs art. 15 CCNL), i requisiti di accesso, il finanziamento e i punti chiave chiariti dall’ARAN. Utilizza anche gli strumenti di Concorsando.it per prepararti alle prove selettive.

Progressioni Verticali PA 2026: Quando si Possono Fare, Differenza con le Orizzontali, Ordinarie e in Deroga

📖 Cos’è la Progressione Verticale (e la Differenza con quella Orizzontale)

La progressione verticale è il passaggio da un’area funzionale a un’area superiore all’interno della Pubblica Amministrazione. Comporta un cambio di inquadramento giuridico, con nuove mansioni, maggiori responsabilità e un aumento retributivo significativo. Si tratta, a tutti gli effetti, di un avanzamento di carriera nel senso pieno del termine.

Differenza tra Progressione Verticale e Orizzontale

Le due tipologie di progressione operano su piani diversi e non vanno confuse:

Aspetto Progressione Verticale Progressione Orizzontale (PEO)
Cosa cambia Area funzionale (es. da Istruttore a Funzionario) Fascia stipendiale all’interno della stessa area
Inquadramento giuridico Cambia (nuovo profilo professionale) Rimane invariato
Mansioni e responsabilità Aumentano significativamente Restano le stesse
Effetto retributivo Aumento sostanziale (cambio di area) Aumento economico (differenziale stipendiale)
Fonte normativa Art. 13 e Art. 15 CCNL (es. FL 2022) Contrattazione decentrata integrativa
Selezione Procedura comparativa (con prove selettive) Procedura valutativa (performance, anzianità)

💡 Esempio pratico: Un dipendente inquadrato come Istruttore (area degli Istruttori) che supera una selezione per progressione verticale accede all’area dei Funzionari ed EQ, con un nuovo profilo professionale, nuove mansioni e uno stipendio base più elevato. Una progressione orizzontale, invece, lo lascerebbe Istruttore ma gli riconnoscerebbe un differenziale economico aggiuntivo.

Come si chiamava prima: il vecchio sistema per categorie

Con il vecchio sistema di classificazione (ancora in vigore per i contratti stipulati prima del CCNL 2022), i dipendenti degli Enti Locali erano inquadrati nelle categorie A, B, C, D (con posizioni economiche interne come B1, B3, C1, D1, D3, ecc.). Con il nuovo CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 si è passati al sistema per aree:

  • Area degli Operatori (ex categoria A-B1)
  • Area degli Operatori Esperti (ex categoria B3-B7)
  • Area degli Istruttori (ex categoria C)
  • Area dei Funzionari ed EQ (ex categoria D)

Le progressioni verticali consistono nel passaggio da una di queste aree a quella immediatamente superiore.

📅 Progressioni Verticali 2026: Quando si Possono Fare

Nel 2026 le progressioni verticali sono attive su due fronti principali, con scadenze diverse a seconda del comparto contrattuale:

Funzioni Locali (Enti Locali)

Il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 aveva originariamente fissato il termine per le progressioni verticali in deroga al 31 dicembre 2025. Tuttavia, la pre-intesa del rinnovo contrattuale 2022-2024 ha prorogato la possibilità di effettuare progressioni verticali — specialmente quelle in deroga — fino al 31 dicembre 2026.

⚠️ Attenzione alla scadenza: Il termine del 31 dicembre 2026 per le Funzioni Locali è ravvicinato. Le amministrazioni che intendono bandire procedure di progressione verticale in deroga devono avviare l’iter in tempo utile, considerando i tempi tecnici per l’approvazione dei regolamenti, l’apertura delle domande e lo svolgimento delle prove selettive.

Funzioni Centrali

Per il personale delle amministrazioni centrali dello Stato, il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 ha già spostato il termine per le progressioni verticali in deroga al 30 giugno 2026. Le amministrazioni che non hanno ancora bandito le procedure devono agire entro questa data.

Riepilogo Scadenze 2026

Comparto Tipologia Scadenza
Funzioni Locali Progressioni verticali in deroga (art. 13) 31 dicembre 2026
Funzioni Locali Progressioni verticali ordinarie (art. 15) Regime strutturale (senza scadenza)
Funzioni Centrali Progressioni verticali in deroga 30 giugno 2026

💡 Progressioni ordinarie vs. termine di scadenza: Le progressioni verticali ordinarie (art. 15 CCNL FL) non hanno una scadenza temporale, ma sono soggette al bilanciamento con le assunzioni esterne previsto dalla normativa vigente. Le scadenze sopra indicate si riferiscono esclusivamente alle procedure in deroga, che godono di un regime transitorio/speciale.

⚖️ Progressioni Verticali Ordinarie vs. In Deroga: le 4 Differenze Chiave

Il CCNL Funzioni Locali disciplina le progressioni verticali in due articoli distinti che prevedono regimi molto diversi. Conoscere le differenze è fondamentale per capire a quale procedura si è ammessi e cosa aspettarsi dalla selezione.

Aspetto Ordinarie — Art. 15 CCNL In Deroga — Art. 13 CCNL
1. Titolo di studio Richiesto quello previsto per l’accesso esterno all’area superiore Non necessariamente richiesto: si può accedere anche senza il titolo formale previsto dall’esterno
2. Bilanciamento con assunzioni esterne Soggette al bilanciamento obbligatorio con le assunzioni esterne (normativa vigente) Regime speciale/transitorio, meno vincolato al bilanciamento con l’esterno
3. Requisiti di accesso Valutazione positiva ultimi 3 anni; assenza sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni; titoli e competenze aggiuntive; incarichi ricoperti Esperienza nell’area (anche a tempo determinato); titolo di studio e competenze professionali (peso minimo 20% nella selezione)
4. Procedura selettiva Procedura comparativa più strutturata, con prove selettive formalizzate Procedura più flessibile ma sempre selettiva (non può essere automatica); l’amministrazione ha più margine nell’organizzazione

Cosa si intende per “In Deroga”

Le progressioni verticali in deroga sono procedure transitorie introdotte dai CCNL per consentire il passaggio all’area superiore a dipendenti che, pur non possedendo il titolo di studio formalmente richiesto per l’accesso esterno, hanno maturato una significativa esperienza professionale nell’area di provenienza. Sono state pensate per valorizzare il patrimonio professionale esistente nelle amministrazioni pubbliche, con un orizzonte temporale limitato (il regime in deroga non è permanente).

Progressioni Verticali in Deroga: Criteri di Valutazione

Nelle procedure in deroga la selezione deve tenere conto di almeno quattro macro-elementi, con pesi minimi definiti:

  • Titoli di studio e competenze professionali: peso minimo del 20% sul punteggio totale
  • Esperienza professionale nell’area di provenienza (comprensiva di periodi a tempo determinato)
  • Risultati della valutazione della performance individuale
  • Prova selettiva: può essere scritta, orale o pratica (l’amministrazione sceglie la forma più adeguata al profilo)

📌 Parere ARAN 30 aprile 2025: L’esperienza a tempo determinato prestata nell’area superiore (o nell’area di provenienza) è valutabile ai fini della progressione verticale in deroga. Questo chiarimento ha ampliato le tutele per i lavoratori con contratti precari che hanno già operato in profili di livello superiore.

✅ Requisiti per le Progressioni Verticali

I requisiti variano a seconda della tipologia di progressione (ordinaria o in deroga) e del CCNL applicabile. Di seguito i requisiti generali previsti per le Funzioni Locali:

Requisiti per le Progressioni Verticali Ordinarie (art. 15)

  • Titolo di studio previsto per l’accesso esterno all’area superiore (es. diploma per area Istruttori, laurea per area Funzionari ed EQ)
  • Valutazione della performance positiva negli ultimi 3 anni di servizio
  • Assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni
  • Eventuali titoli e competenze aggiuntive previsti dal bando (corsi, certificazioni, incarichi)
  • Anzianità di servizio nell’area di provenienza (la soglia minima è definita dal bando di ciascun ente)

Requisiti per le Progressioni Verticali in Deroga (art. 13)

  • Esperienza professionale nell’area di provenienza (anche maturata con contratti a tempo determinato)
  • Titolo di studio e competenze professionali (peso minimo 20% in selezione, ma il titolo formale previsto per l’accesso esterno non è obbligatorio)
  • Risultati della valutazione della performance individuale
  • Assenza di sanzioni disciplinari gravi (definita dal bando)

⚠️ Quanti anni di servizio servono? Non esiste un requisito di anzianità minima fissato per legge valido per tutti i comparti. Ogni ente stabilisce nel proprio bando i requisiti specifici, nel rispetto dei limiti contrattuali. In molti casi si richiedono almeno 3-5 anni nell’area di provenienza, ma il dato può variare significativamente.

Chi NON può partecipare

Sono generalmente esclusi dalle procedure di progressione verticale i dipendenti che:

  • Non possiedono i requisiti di titolo di studio richiesti (per le ordinarie)
  • Hanno ricevuto sanzioni disciplinari nei periodi previsti dal bando
  • Hanno avuto valutazioni della performance negative o insufficienti negli anni di riferimento
  • Sono in periodo di prova
  • Hanno già beneficiato di una progressione verticale recente (i limiti sono definiti dal singolo ente)

Dalla categoria CAD al nuovo sistema di aree

I dipendenti che rientrano nella vecchia classificazione CAD (Categoria Accesso Diretto, o figure assimilate) devono verificare il proprio inquadramento alla luce del nuovo sistema per aree introdotto dal CCNL 2022. Il passaggio da Istruttore a Funzionario ed EQ (equivalente al vecchio passaggio da C a D) è tra le progressioni verticali più comuni negli Enti Locali e richiede, per la procedura ordinaria, il possesso della laurea triennale o magistrale a seconda del profilo.

💰 Finanziamento delle Progressioni Verticali: il Limite dello 0,55%

Le progressioni verticali hanno un costo per l’amministrazione, che deve sostenere gli oneri della differenza retributiva tra l’area di provenienza e quella di destinazione. Il finanziamento è regolato da precisi limiti normativi.

Il Limite dello 0,55% del Monte Salari 2018

Le risorse finanziarie destinate alle progressioni verticali in deroga rimangono vincolate al limite legislativo dello 0,55% del monte salari dell’anno 2018. Si tratta di un limite imposto dalla legge che i CCNL non hanno potuto modificare: le amministrazioni non possono destinare risorse maggiori di questa soglia per finanziare le progressioni in deroga.

💡 Come si calcola il costo? Il costo di una progressione verticale corrisponde alla differenza tra il trattamento economico dell’area di destinazione (posizione iniziale) e quello dell’area di provenienza, moltiplicata per il numero di dipendenti promossi. La spesa è permanente e si riflette strutturalmente sul bilancio dell’ente.

Come si finanziano le Progressioni Orizzontali

Le progressioni economiche orizzontali (PEO) hanno un regime finanziario differente: vengono finanziate attraverso il Fondo delle Risorse Decentrate, negoziato in sede di contrattazione decentrata integrativa tra l’ente e le organizzazioni sindacali. Il fondo è alimentato da specifiche risorse previste dal CCNL nazionale (quota variabile e quota stabile del fondo).

Progressioni Verticali e Bilanciamento con le Assunzioni Esterne

Per le progressioni ordinarie, la normativa prevede un obbligo di bilanciamento: i posti coperti tramite progressione verticale interna devono essere “compensati” con un pari numero di assunzioni esterne, in modo da non chiudere le porte ai candidati provenienti dal mercato del lavoro. Per le progressioni in deroga questo vincolo è attenuato, trattandosi di un regime transitorio.

🔄 Progressioni Economiche Orizzontali (PEO): Sintesi

Le progressioni economiche orizzontali (PEO) — dette anche “progressioni orizzontali” o “passaggi orizzontali” — si svolgono all’interno della stessa area funzionale e consistono nel riconoscimento di un differenziale stipendiale aggiuntivo al dipendente, senza cambio di profilo professionale né di mansioni.

Come funzionano le Progressioni Orizzontali negli Enti Locali

  • Sono disciplinate dalla contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente
  • Si svolgono con cadenza periodica stabilita dal contratto decentrato (in genere ogni 2-3 anni, ma la frequenza varia per ente)
  • La selezione avviene tramite valutazione di: performance individuale, anzianità di servizio, titoli e competenze professionali
  • Ogni dipendente può acquisire un numero massimo di differenziali economici di professionalità nel corso della propria carriera, definito dal CCNL

Progressione Verticale e Orizzontale: possono coesistere?

Sì, ma con una regola importante chiarita dall’ARAN: un dipendente che ha ottenuto una progressione verticale può comunque partecipare a una progressione orizzontale nella precedente area, a condizione che possedesse i requisiti alla data di decorrenza del beneficio. Tuttavia, chi ottiene la progressione verticale deve attendere almeno 3 anni prima di poter partecipare a una progressione economica orizzontale nella nuova area, salvo diversa previsione contrattuale.

📌 Chiarimento ARAN: Il nuovo CCNL non interviene sulla disciplina delle progressioni orizzontali ordinarie né modifica i profili professionali. Le PEO continuano a seguire le regole della contrattazione decentrata vigente in ciascun ente.

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❓ Domande Frequenti sulle Progressioni Verticali

Quante progressioni verticali si possono fare?

Non esiste un limite numerico esplicito fissato dalla legge. Tuttavia, nella pratica un dipendente può effettuare tante progressioni verticali quante sono le aree superiori disponibili (al massimo 3-4 nel corso di una carriera, considerando il numero di aree previste dal CCNL). Ogni progressione richiede comunque il possesso dei requisiti previsti per l’area di destinazione.

Qual è la decorrenza della progressione verticale?

La decorrenza giuridica ed economica della progressione verticale è stabilita dal bando di selezione, di norma a partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva o dalla data indicata nell’atto di inquadramento. I trattamenti economici iniziano a decorrere dalla data di presa di servizio nel nuovo profilo.

Come si passa da Istruttore a Funzionario (da D1 a D3 nel vecchio sistema)?

Nel nuovo sistema per aree, il passaggio equivalente è dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari ed EQ. Per la procedura ordinaria è richiesta la laurea (triennale o magistrale a seconda del profilo). Per la procedura in deroga, la laurea non è obbligatoria ma il titolo di studio pesa nella valutazione (minimo 20%). La selezione avviene tramite procedura comparativa con prove e valutazione dei titoli.

L’esperienza a tempo determinato conta per le progressioni in deroga?

Sì. Come chiarito dall’ARAN con parere del 30 aprile 2025, l’esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato nell’area di provenienza (o in area superiore) è valutabile ai fini della progressione verticale in deroga.

Cosa succede dopo la scadenza del regime in deroga?

Una volta scaduto il termine (31 dicembre 2026 per le Funzioni Locali), le progressioni verticali potranno continuare ma solo secondo il regime ordinario dell’art. 15 CCNL, con i requisiti più stringenti (titolo di studio, bilanciamento con le assunzioni esterne). Salvo ulteriori proroghe contrattualmente definite.

Qual è la riserva di posti per i candidati esterni nei concorsi con progressione verticale?

Nelle procedure di progressione verticale ordinaria, la normativa prevede che una quota dei posti sia comunque riservata all’accesso esterno (concorso pubblico aperto). La percentuale massima di riserva per gli interni è stabilita dalla legge e dai CCNL di riferimento: in via generale non può superare il 50% dei posti disponibili per le procedure con carattere di progressione tra aree, salvo deroghe specifiche.

Quanto costa una progressione verticale all’ente?

Il costo è dato dalla differenza tra il trattamento tabellare dell’area di destinazione e quello dell’area di provenienza, moltiplicata per il numero di unità promosse. È un onere strutturale permanente per l’ente, che deve essere coperto nell’ambito del limite dello 0,55% del monte salari 2018 per le procedure in deroga.

✅ Conclusioni

Le progressioni verticali nella PA nel 2026 rappresentano un’opportunità concreta per i dipendenti pubblici che vogliono avanzare di carriera senza attendere un concorso esterno. Le scadenze sono ravvicinate — 31 dicembre 2026 per gli Enti Locali e 30 giugno 2026 per le Funzioni Centrali — e le amministrazioni che intendono bandire procedure di progressione in deroga devono agire in tempi brevi.

Il punto chiave da ricordare è la differenza tra le procedure ordinarie (art. 15 CCNL) — più strutturate, con requisiti di titolo di studio e bilanciamento con le assunzioni esterne — e quelle in deroga (art. 13 CCNL), transitorie ma più accessibili, che valorizzano l’esperienza professionale anche in assenza del titolo formalmente richiesto dall’esterno. In entrambi i casi la procedura è selettiva e richiede preparazione.

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