Guida completa alla mobilità nella PA: tipologie, requisiti, procedura, nulla osta e tutte le novità introdotte dal D.L. 25/2025 in vigore dal 2026.
Nel complesso mondo del lavoro pubblico, gli avvisi di mobilità rappresentano un meccanismo fondamentale che consente il passaggio di personale tra differenti enti o all’interno della stessa amministrazione. Questo istituto, regolato dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), ha l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione del personale, coprire posti vacanti con risorse già interne al sistema pubblico e offrire opportunità di crescita e cambiamento ai dipendenti a tempo indeterminato.
Con l’entrata in vigore del D.L. 25/2025 (convertito in Legge n. 69/2025), il panorama della mobilità nella PA è cambiato profondamente. A partire dal 2026, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a destinare almeno il 15% delle proprie facoltà assunzionali alle procedure di mobilità volontaria, con priorità ai dipendenti in posizione di comando. Questa novità rende gli avvisi di mobilità ancora più centrali nel sistema di reclutamento pubblico.
Se gli Avvisi di mobilità non sono tra quelli che ti interessano, puoi sempre dare un’occhiata agli altri Concorsi Pubblici.
Avvisi di Mobilità nella Pubblica Amministrazione: cosa sono e come funzionano
📋 Cos’è la Mobilità nella Pubblica Amministrazione
La mobilità nel pubblico impiego è, in sostanza, il trasferimento di un dipendente da un’amministrazione pubblica a un’altra, o da una sede all’altra all’interno della stessa amministrazione. Si tratta di uno strumento pensato per consentire una gestione più flessibile ed efficiente del personale pubblico, senza ricorrere necessariamente a nuove assunzioni tramite concorso.
L’istituto della mobilità persegue un duplice obiettivo: da un lato, permette alle amministrazioni di coprire posti vacanti attingendo a risorse già formate e operative nel sistema pubblico; dall’altro, offre ai dipendenti a tempo indeterminato la possibilità di cambiare ente, avvicinarsi a casa o intraprendere nuove sfide professionali.
La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, più volte modificato nel corso degli anni. Le ultime significative novità sono state introdotte dal DPCM 30 novembre 2023 (pubblicato in GU il 25 gennaio 2024), che ha stabilito nuove regole per l’inquadramento del personale trasferito, e dal D.L. 25/2025, che ha riformato il rapporto tra mobilità e concorsi pubblici.
🔀 Tipologie di Mobilità nella PA
Si possono distinguere cinque principali tipologie di mobilità, ciascuna con caratteristiche e finalità specifiche:
1. Mobilità Interna
Avviene all’interno della stessa amministrazione, comportando uno spostamento del dipendente tra diverse unità organizzative o sedi territoriali. Ad esempio, il passaggio da una Prefettura a un’altra, che sono entrambe articolazioni dello stesso Ministero dell’Interno. Non comporta un cambio di datore di lavoro e generalmente non richiede procedure selettive formali.
2. Mobilità Esterna (Volontaria tra Amministrazioni)
È il passaggio di un dipendente da un’amministrazione a un’altra completamente diversa, ad esempio da un Comune a un Ministero, o da un’Azienda Sanitaria a un’Università. Questa è la forma più comune e rilevante: implica un vero e proprio cambio del datore di lavoro attraverso la cessione del contratto individuale di lavoro. Avviene su richiesta del dipendente a seguito della pubblicazione di un avviso di mobilità.
3. Mobilità Obbligatoria (d’Ufficio)
Viene disposta direttamente dall’amministrazione per far fronte a specifiche esigenze organizzative, come la gestione di personale in esubero o soprannumero. In questo caso il dipendente non sceglie volontariamente il trasferimento, ma lo subisce per ragioni di servizio. È disciplinata dagli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001.
4. Mobilità Temporanea (Comando o Distacco)
Il dipendente viene assegnato temporaneamente (di norma fino a un massimo di 3 anni, rinnovabili) a un’altra amministrazione per specifiche esigenze di servizio o formative. Il dipendente mantiene la titolarità del posto nell’ente di origine. Attenzione: con le novità del 2026, i comandi sono fortemente disincentivati a favore della stabilizzazione tramite mobilità definitiva.
5. Mobilità per Interscambio (Compensazione)
Si realizza quando due dipendenti di amministrazioni diverse, con profili professionali equivalenti, si accordano per scambiarsi reciprocamente la sede di lavoro. Richiede il consenso di entrambe le amministrazioni coinvolte ed è una forma particolarmente utile per chi desidera avvicinarsi al luogo di residenza.
| Tipologia | Cambio Ente | Chi la Decide | Durata |
|---|---|---|---|
| Interna | No | Amministrazione/Dipendente | Definitiva |
| Esterna Volontaria | Sì | Dipendente (tramite avviso) | Definitiva |
| Obbligatoria | Sì | Amministrazione | Definitiva |
| Temporanea (Comando) | Sì (temporaneo) | Accordo tra enti | Max 3 anni |
| Interscambio | Sì (reciproco) | Due dipendenti + enti | Definitiva |
📝 Come Funziona la Mobilità Volontaria
La mobilità volontaria esterna, disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è la forma più diffusa e importante. Ecco nel dettaglio come si svolge il procedimento:
Fase 1: Pubblicazione dell’Avviso di Mobilità
L’amministrazione che intende coprire posti vacanti pubblica un avviso di mobilità sul proprio sito istituzionale e, sempre più frequentemente, sul portale InPA. L’avviso specifica i posti disponibili, il profilo professionale e l’area funzionale richiesti, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda.
Fase 2: Presentazione della Domanda
I dipendenti pubblici a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti indicati nel bando e interessati al trasferimento, presentano domanda entro i termini stabiliti. La domanda viene generalmente inoltrata tramite il portale InPA o via PEC all’ente di destinazione.
Fase 3: Valutazione delle Candidature
L’amministrazione di destinazione valuta le domande pervenute sulla base dei criteri definiti nell’avviso, che possono includere la valutazione dei titoli, del curriculum professionale, dell’anzianità di servizio e un eventuale colloquio. Al termine viene stilata una graduatoria dei candidati idonei.
Fase 4: Nulla Osta e Trasferimento
Una volta individuato il candidato, per finalizzare il trasferimento è generalmente necessario ottenere il nulla osta dall’amministrazione di provenienza. Ottenuto il nulla osta, il dipendente viene trasferito tramite la cessione del contratto di lavoro.
Inquadramento nel Nuovo Ente
Secondo il DPCM 30 novembre 2023, l’inquadramento del personale in mobilità avviene nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta nell’ente di provenienza. Il confronto tra aree e categorie delle PA si basa sugli ordinamenti professionali dei rispettivi CCNL, tenendo conto dei titoli di accesso e delle progressioni di carriera legittimamente acquisite.
💡 Buono a sapersi: La mobilità volontaria può essere disposta anche con riferimento a un’area diversa da quella in cui era presente la vacanza, purché nel rispetto del criterio di neutralità finanziaria. In tal caso è necessaria la previa rimodulazione della dotazione organica nel PIAO.
📄 Il Nulla Osta: quando serve e quando no
Il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza è uno degli aspetti più delicati della mobilità volontaria. La normativa, modificata dal D.L. 80/2021 (convertito in L. 113/2021), ha notevolmente limitato i casi in cui il nulla osta è obbligatorio.
Quando il Nulla Osta è richiesto
Il nulla osta dell’ente di provenienza è necessario nei seguenti casi:
- Il dipendente è stato assunto da meno di 3 anni
- La posizione è dichiarata motivatamente infungibile dall’amministrazione cedente
- La mobilità causerebbe una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica del richiedente
- Per gli enti locali con meno di 100 dipendenti, il nulla osta è sempre richiesto
- Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, il nulla osta è sempre richiesto
Quando il Nulla Osta NON è richiesto
In tutti gli altri casi, se nessuna delle condizioni sopra elencate si verifica, il dipendente può trasferirsi senza bisogno del consenso dell’ente di provenienza. L’amministrazione cedente può comunque differire il trasferimento per massimo 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, per esigenze organizzative.
⚠️ Attenzione: Anche quando il nulla osta non è formalmente richiesto, è sempre consigliabile mantenere un dialogo aperto con la propria amministrazione per gestire il trasferimento in modo ordinato e senza conflitti.
🆕 Le Grandi Novità dal 2026: il D.L. 25/2025
Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, ha introdotto una riforma strutturale del rapporto tra mobilità volontaria e concorsi pubblici. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2026.
Obbligo del 15% alle procedure di mobilità
La novità più rilevante: le amministrazioni pubbliche devono destinare almeno il 15% delle proprie facoltà assunzionali (su base annua, quando le assunzioni previste sono pari o superiori a 10 unità) alle procedure di mobilità esterna. Non è più necessario, per la quota restante, esperire la mobilità prima di bandire i concorsi.
Priorità ai comandati
In via prioritaria, le amministrazioni devono destinare questa quota alla stabilizzazione dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo da almeno 12 mesi e con valutazione positiva, appartenenti alla stessa area funzionale. L’obiettivo del legislatore è chiaro: chi lavora da tempo in un ente deve essere inquadrato come dipendente di ruolo dello stesso.
Sanzioni per le amministrazioni inadempienti
Se un’amministrazione non attiva le procedure di mobilità entro l’anno, scattano conseguenze importanti:
- Le facoltà assunzionali per l’anno successivo vengono ridotte del 15%
- Tutti i comandi cessano entro 6 mesi dall’avvio delle procedure concorsuali
- Impossibilità di attivare nuovi comandi per i successivi 18 mesi
Conseguenze per il personale comandato
Se il personale in comando non presenta domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, il comando cessa alla sua naturale scadenza e il dipendente non può essere nuovamente comandato (anche presso un’altra amministrazione) per i successivi 18 mesi.
Chi è escluso dall’obbligo
Sono esentati dall’obbligo del 15%:
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Gli enti locali con meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato
- L’ARAN
- Le Aziende Sanitarie
- Le PA che effettuano nel corso dell’anno meno di 10 assunzioni
📌 In sintesi: Dal 2026, la mobilità non è più un passaggio burocratico facoltativo ma diventa una componente strutturale obbligatoria della pianificazione del personale per la maggior parte delle PA italiane.
⚖️ Mobilità vs Concorsi Pubblici: le Differenze Fondamentali
È fondamentale non confondere gli avvisi di mobilità con i concorsi pubblici. Sebbene entrambi mirino a coprire posti nella PA, differiscono radicalmente per finalità, destinatari e procedura:
| Caratteristica | Avviso di Mobilità | Concorso Pubblico |
|---|---|---|
| Destinatari | Solo dipendenti PA a tempo indeterminato | Aperto a tutti i cittadini con i requisiti |
| Finalità | Ricollocazione personale esistente | Reclutamento di nuove risorse |
| Tipo di contratto | Cessione del contratto esistente | Nuovo contratto di lavoro |
| Prove selettive | Valutazione titoli e/o colloquio | Prove scritte, orali, pratiche |
| Tempistiche | Generalmente più brevi | Iter più lungo (mesi/anni) |
| Pubblicazione | Sito ente + InPA | Gazzetta Ufficiale + InPA |
| Normativa | Art. 30 D.Lgs. 165/2001 | DPR 487/1994 e D.Lgs. 165/2001 |
In sintesi, gli avvisi di mobilità sono uno strumento per la gestione e ricollocazione del personale già assunto nella PA, mentre il concorso pubblico è la procedura standard per il reclutamento di nuove leve. Le procedure di mobilità, essendo rivolte a personale già formato ed esperto, prevedono generalmente criteri di selezione diversi e tempistiche più rapide.
📅 Dove Trovare gli Avvisi di Mobilità
Gli avvisi di mobilità vengono pubblicati su diverse piattaforme. Ecco i canali principali da monitorare:
- Portale InPA – La piattaforma ufficiale del reclutamento nella PA, dove vengono pubblicati sempre più frequentemente anche gli avvisi di mobilità oltre ai concorsi
- Siti istituzionali degli enti – Ogni amministrazione pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso” i propri avvisi di mobilità
- Gazzetta Ufficiale – Per gli avvisi delle amministrazioni centrali dello Stato
- Bollettini Ufficiali Regionali (BUR) – Per gli avvisi degli enti regionali e locali
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La mobilità nella Pubblica Amministrazione è un istituto complesso ma fondamentale, che nel 2026 assume un ruolo ancora più centrale grazie alla riforma introdotta dal D.L. 25/2025. L’obbligo per le PA di destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali alla mobilità significa che ci saranno più opportunità per i dipendenti pubblici che desiderano cambiare ente, e meno ricorso ai comandi a tempo determinato.
Per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, monitorare gli avvisi di mobilità è diventato strategico: le procedure sono generalmente più rapide dei concorsi, non richiedono prove selettive complesse e permettono di mantenere l’anzianità maturata. Il consiglio è di tenere sempre aggiornato il proprio profilo sul portale InPA e monitorare regolarmente i siti degli enti di interesse.
Riferimenti Normativi
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo Unico sul Pubblico Impiego (in particolare art. 30)
- D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (convertito in L. 9 maggio 2025, n. 69) – Decreto PA 2025, riforma della mobilità
- DPCM 30 novembre 2023 – Nuove regole per l’inquadramento del personale in mobilità
- D.L. 80/2021 (convertito in L. 113/2021) – Limitazione del nulla osta
✅ Checklist: sei pronto per la mobilità?
Verifica di avere tutto il necessario per partecipare a un avviso di mobilità:
💡 Spunta ogni voce quando l’hai completata!
Buonasera, sono un collaboratore amministrativo ccnl sanità cat.D3 e ho difficoltà ad ottenere il nulla osta preventivo per partecipare ai bandi di mobilità. Possono negarmelo pur non trattandosi di figure infungibili?
Sì: possono negare il nulla osta anche se non sei “infungibile”, perché nel comparto sanità (aziende/enti del SSN) il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza continua ad essere richiesto per la mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, anche dopo le modifiche introdotte nel 2021.
Detto questo, il punto decisivo è come lo negano.
Quando il diniego è (di solito) legittimo
La giurisprudenza tende a dire che non esiste un “diritto assoluto” alla mobilità, ma il diniego deve poggiare su ragioni concrete e verificabili, tipicamente:
carenze di personale/criticità organizzative nel tuo profilo/area;
esigenze di continuità del servizio, turni, riorganizzazioni, ecc.;
altre ragioni oggettive collegate al funzionamento dell’ufficio.
In sanità, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sufficiente una motivazione legata alla carenza di personale, se coerente e non pretestuosa.
Quando il diniego è contestabile
È spesso attaccabile se:
è generico (“esigenze di servizio” senza spiegazioni);
è automatico/sistematico (prassi: “qui non diamo mai nulla osta”);
non indica dati (dotazione organica, scoperture, sostituzioni possibili, impatto reale);
è contraddittorio (ad es. nel frattempo autorizzano mobilità/trasferimenti simili o assumono per lo stesso profilo, senza spiegare perché tu no).
Cosa puoi fare in concreto (senza “fare guerra” subito)
Chiedi il diniego per iscritto e motivato (se già c’è, chiedi integrazione motivazionale).
Accesso agli atti: dotazione organica del tuo profilo, scoperture, piani assunzionali/turnover, eventuali criteri interni usati per rilasciare/negare nulla osta.
Istanza di riesame (anche tramite sindacato/RSU): proponi una data differita di uscita (es. 60–120 gg) o condizioni che riducono l’impatto (affiancamento, consegne, ecc.).
Se resta un diniego immotivato o pretestuoso, di regola la tutela passa dal giudice del lavoro (materia di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato), spesso dopo un tentativo stragiudiziale.
Buongiorno sono un dipendente dell’esercito italiano da circa 26 anni, il paese di residenza ha pubblicato un bando di MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, PER
LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ma non riesco a trovare la legge che mi permette di partecipare e sulla base di questa legge chiedere il nulla osta tramite parere gerarchico in caserma dove prestò servizio …. Può aiutarmi qualcuno? Grazie
Il personale militare è escluso dalla “privatizzazione” del pubblico impiego. L’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce espressamente che il personale militare rimane in regime di diritto pubblico, mentre la mobilità ex art. 30 si applica ai dipendenti “contrattualizzati” delle PA (art. 2, comma 2).
Questo significa che, come militare in servizio permanente e idoneo, lei NON può partecipare alla mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 destinata al personale degli enti locali. L’avviso di mobilità del suo Comune è riservato ai dipendenti delle PA contrattualizzate.
Salve! Sono occupato da 21anni presso il comune di milano come custode (assunto come cat. Protette art68) vorrei avvicinarmi a casa per motivi di salute logistici. Buona giornata
Salve, questa pagina è a scopo informativo.
Deve rivolgersi all’ente per questo tipo di richieste.
vorrei gentilmente chiedere in che modo si possa venire a conoscenza dei vari avvisi di Mobilità grazie
Renato Perone
Alessandria
Anch’io