Quando si partecipa a un concorso pubblico, tra i requisiti fondamentali richiesti ai candidati figura spesso la dichiarazione di “non aver riportato condanne penali”. Ma cosa significa esattamente? Quali conseguenze ha sulla partecipazione a un concorso l’eventuale presenza di procedimenti penali in corso o di condanne passate?
Questo requisito non è solo una formalità, ma una condizione essenziale per garantire che i futuri dipendenti pubblici rispettino determinati standard di integrità e affidabilità. Tuttavia, non tutte le condanne penali comportano automaticamente l’esclusione da un concorso: la legge prevede specifiche situazioni in cui la partecipazione è ancora possibile.
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio:
- Cosa significa “non aver riportato condanne penali” nei concorsi pubblici
- Quali condanne e procedimenti possono precludere l’accesso alla Pubblica Amministrazione
- Quando e come dichiarare eventuali pendenze giudiziarie
Se l’approfondimento sul Non aver riportato condanne penali non ti interessa, puoi sempre dare un’occhiata alle guide su come funzionano i concorsi pubblici, o ai concorsi attivi in questo momento.
📌 Il requisito di “non aver riportato condanne penali” nei concorsi pubblici
Uno dei requisiti più comuni nei bandi di concorso pubblico è l’assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Questo criterio è previsto per garantire che chi lavora nella Pubblica Amministrazione rispetti determinati standard di integrità e affidabilità.
In particolare, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso che possano impedire la costituzione di un rapporto di lavoro con l’ente pubblico.
Ma quali sono i reati ostativi alla partecipazione ai concorsi pubblici? E quali norme regolano questo requisito? Approfondiamo i dettagli.
⚖️ Normativa di riferimento sul requisito delle condanne penali
Il requisito di “non aver riportato condanne penali” nei concorsi pubblici trova fondamento in diverse normative, tra cui:
- Articolo 2, comma 1, lettera g) del DPR 487/1994 – stabilisce che tra i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici vi sia l’assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
- Articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) – regola le assunzioni nella PA e prevede il rispetto di requisiti di idoneità morale e giuridica.
- Articolo 58 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) – per gli enti locali, stabilisce le cause di incompatibilità e decadenza dall’incarico.
Oltre a queste disposizioni generali, i singoli bandi di concorso possono stabilire ulteriori specifiche in base al ruolo richiesto.
Reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici
Alcuni reati prevedono l’interdizione dai pubblici uffici come sanzione accessoria. Tra questi:
- Corruzione e concussione (artt. 317-322 Codice Penale)
- (Abrogato) Peculato e abuso d’ufficio (artt. 314-323 c.p.), anche se non proprio tutte le condotte che lo integravano rimarranno prive di rilievo penale come dimostra l’introduzione dell’art. 314 bis c.p. da parte del D.L. 4.7.2024 n.11 gen 2025
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (falsità in atti, rivelazione di segreti d’ufficio, ecc.)
- Reati gravi come associazione a delinquere, mafia, terrorismo
Se una condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici, il candidato non può partecipare a concorsi pubblici fino a quando tale interdizione è in vigore.
🔹 Procedimenti penali in corso: quando dichiararli?
Non è solo una condanna definitiva a contare: anche i procedimenti penali in corso possono avere un impatto sulla partecipazione. I candidati sono obbligati a dichiarare i procedimenti penali di cui sono a conoscenza, anche se il processo non è ancora concluso.
Tuttavia, non tutti i procedimenti in corso comportano l’automatica esclusione dal concorso. Sarà l’ente pubblico a valutare caso per caso.
✍️ Come dichiarare eventuali condanne o procedimenti penali nel concorso pubblico?
Nel modulo di domanda di partecipazione al concorso è sempre presente una sezione dedicata all’autocertificazione della propria posizione giudiziaria. I candidati devono:
✔️ Dichiarare se hanno condanne penali passate in giudicato (sentenza definitiva)
✔️ Dichiarare eventuali procedimenti penali in corso
✔️ Omettere solo i reati per i quali è intervenuta la riabilitazione (art. 178 c.p.)
Fornire false dichiarazioni comporta l’esclusione dal concorso e la denuncia per falso in atto pubblico (art. 76 del DPR 445/2000).
🔍 Cosa fare se si ha una condanna o un procedimento in corso?
Se si è riportata una condanna, si può verificare se è possibile:
✅ Ottenere la riabilitazione penale (art. 178 c.p.), che estingue gli effetti della condanna.
✅ Verificare se la condanna non rientra tra quelle che impediscono la partecipazione ai concorsi pubblici.
✅ Consultare un avvocato per chiarire la propria posizione giuridica prima di fare domanda.
Se invece si ha un procedimento penale in corso, si consiglia di:
📌 Dichiararlo sempre nel modulo di domanda per evitare conseguenze legali.
📌 Verificare il tipo di reato contestato e se potrebbe comportare interdizione dai pubblici uffici.
🔎 Conclusione: attenzione alla dichiarazione sulle condanne penali nei concorsi
Il requisito di “non aver riportato condanne penali” è un elemento fondamentale nei concorsi pubblici e deve essere dichiarato con la massima attenzione. Non tutte le condanne sono automaticamente ostative, ma è fondamentale essere trasparenti e conoscere i propri diritti e doveri.
Prima di presentare la domanda, è sempre consigliato:
✔️ Leggere attentamente il bando di concorso.
✔️ Verificare la propria posizione legale tramite il casellario giudiziale.
✔️ Consultare un esperto legale in caso di dubbi.
Inoltre se hai qualche domanda su questo argomento e/o su altri concorsi chiedi al nostro Concorsando BOT AI.
una condanna riabilitata va dichiarata nelle gps scolastiche? nel bando dice di dichiarare le condanni penali ( anche se concesso amnistia indulto e perdono giudiziale)in itala o all estero. in base al dpr 313 del 2002 si puo omettere una condanna riabilitata? non siamo in un concorso pubblico l od 82/2023 non opera non viene nemmeno citata, le gps sono gradiatorie di merito per titoli.ho capito bene..?
Il punto chiave è questo: una condanna riabilitata non è, per ciò solo, “come mai esistita”. Un ufficio giudiziario del Ministero della giustizia spiega infatti che la riabilitazione non comporta la cancellazione dell’iscrizione della sentenza, ma solo l’annotazione del provvedimento di riabilitazione nel casellario. Inoltre il Ministero della giustizia distingue chiaramente tra certificato e visura: il certificato richiesto dall’interessato o dalla PA non riporta tutto; la visura serve proprio a vedere tutte le iscrizioni a carico dell’interessato.
È vero però che il DPR 313/2002, art. 28, comma 8 dice che chi rende una dichiarazione sostitutiva sulle iscrizioni a proprio carico non è tenuto a indicare quelle escluse dal comma 7 dell’art. 28 e quelle di cui all’art. 24, comma 1. Ma quelle esclusioni riguardano categorie specifiche: ad esempio contravvenzioni punibili con la sola ammenda, reati estinti ex art. 167 c.p., messa alla prova, particolare tenuità del fatto; non basta dire “c’è stata la riabilitazione” per far rientrare automaticamente la condanna tra le omissioni consentite.
Quindi, sulla tua lettura, io farei questa correzione: il fatto che le GPS non siano un concorso pubblico in senso stretto non ti autorizza automaticamente a omettere una condanna riabilitata. La regola da guardare non è solo “concorso sì/concorso no”, ma soprattutto che cosa chiede la dichiarazione e se quella specifica iscrizione rientra davvero tra quelle omissibili ex DPR 313/2002. Da ciò che risulta dalle fonti ufficiali che ho controllato, la sola riabilitazione non basta a dire che la condanna si possa omettere.
Per prudenza pratica, se nella domanda GPS compare una formula ampia del tipo “dichiarare le condanne penali”, la scelta meno rischiosa è dichiararla indicando che è intervenuta riabilitazione, con data e autorità del provvedimento. Questo perché la PA, per i controlli sulle autodichiarazioni, può acquisire certificati del casellario e il sistema distingue tra iscrizioni visibili/non visibili e iscrizioni comunque esistenti.
Credo di aver capito … io avendo letto :eventuali condanne penali ( anche se concesse amnistia indulto e perdono giudiziale) in Italia e all estero . Non l’ho dichiarata!!!!!! Il bando è ambiguo!!! Credevo che non riportando nei casi di esclusione la riabilitazione , o qualsiasi altra forma di estinzione del reato … potessi avvalermi dell art 28 comma 8 del dpr 313/2002!!!! Posso mandare una pec al usp con integrazione e dichiararla ?non posso rischiare di essere escluso e non lavorare !!!
Che poi .. nelle cause di omissione dell art 28 comma 8 … c è menzionata la riabilitazione !! Quelle di cui l art 24 comma 1 ( tra queste compare riabilitazione) . Grazie e scusi se mi sono dilungato
Riguardo a un avviso pubblico per oss, a tempo determinato, ho un carico pendente per lesioni lievi, l’ho dichiarato durante l’invio della documentazione richiesta, in questo caso rischio l’esclusione?
Ho avuto una condanna di 1 e 8 mesi e 2000 euro patteggiata estinta e riabilitata(2010 ,condanna riabilitazione 2017).nella domanda concorso pubblico Ripam chiede per alcuni ministeri condotta incensurabile con opzione si/no.che devo fare
In questi moduli “RIPAM/concorsi”, non devi mai “nascondere” una sentenza, perché le dichiarazioni sono rese come autocertificazione e un’eventuale dichiarazione non veritiera può portare a esclusione e altre conseguenze.
Detto questo, nel tuo caso hai due elementi importanti:
Riabilitazione (art. 178 c.p.): estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna (salvo eccezioni di legge).
Patteggiamento e “estinzione” (art. 445 c.p.p.): è un istituto con regole proprie sugli effetti e sull’estinzione decorso il termine.
E sul piano “concorsi”:
Il DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023 prevede che non possono essere assunti (tra gli altri) quelli che abbiano condanne definitive per reati che costituiscono impedimento all’assunzione.
Nelle domande di concorso, la modulistica spesso richiede espressamente di dichiarare condanne/procedimenti/precedenti.
Quindi, cosa fare sulla spunta “condotta incensurabile” (Sì/No)
Regola pratica (più sicura)
Spunta in modo coerente con la verità + spiega il precedente dove puoi.
Perché “condotta incensurabile” non coincide sempre in modo automatico con “assenza totale di precedenti penali”: è un requisito più ampio e valutativo (dipende anche dal tipo di Amministrazione/ruolo).
Caso A — Nel form c’è ANCHE la sezione “condanne/procedimenti/precedenti”
Alla domanda sulle condanne/procedimenti: non dichiarare “mai condanne” se hai avuto una sentenza (anche se poi estinta/riabilitata).
Dichiarala e scrivi: patteggiamento 2010, reato dichiarato estinto, riabilitazione 2017, allegando/indicando gli estremi dei provvedimenti.
Alla voce “condotta incensurabile”: in genere puoi mettere “SÌ”, ma con la dichiarazione completa del precedente nella parte dedicata (o nelle note).
Caso B — C’è SOLO “condotta incensurabile” (Sì/No) e NON c’è spazio per spiegare
Qui ci sono due strade, e quella “a prova di contestazione” è:
Mettere “NO” (perché esiste comunque un precedente storico) e inviare subito una PEC/istanza all’ente o al supporto RIPAM chiedendo come compilare, allegando:
provvedimento di estinzione
decreto di riabilitazione (2017)
(se li hai) casellario e carichi pendenti aggiornati.
Se invece temi che il “NO” faccia partire un’esclusione automatica, l’alternativa è:
mettere “SÌ” e mandare comunque immediatamente PEC spiegando tutto (così non “ometti” il fatto e ti metti al riparo da accuse di reticenza).
Cosa preparare subito (ti aiuta anche in caso di controlli)
Certificato del casellario e carichi pendenti aggiornati (puoi richiederli agli uffici competenti; il Ministero della Giustizia spiega i certificati rilasciabili).
Copia del decreto di riabilitazione (2017) e del provvedimento di estinzione.
Buongiorno ho partecipato ad un concorso, risulto vincitore nella graduatoria finale, ma dopo qualche giorno l’ente pubblico mi esclude per aver reso dichiarazioni mendaci in fase di domanda in merito a reati iscrivibili sul casellario giudiziale cioè ho dichiarato di non avere reati come da certificato rilasciatomi dal casellario ma l’ente trova con la sua visura nei miei confronti un reato lieve commesso nel 2015 condannato con pena pecuniaria ed estinto con il versamento dell’importo.
Ciao Gionata ma per questa condanna avevi ottenuto riabilitazione? Sei riuscito a risolvere poi con l’ente?
Buongiorno ho subito nell’ anno 2004 un decreto penale di condanna al pagamento di una multa per il delitto di cui all’ art. 600 quater c.p. cui ha fatto seguito, nei termini di legge il provvedimento di riabilitazione. Posso partecipare al concorso in magistratura? Grazie per ubna risposta
Data la natura specifica del reato (art. 600-quater c.p.) e le particolari esigenze di integrità morale richieste per la funzione giudiziaria, le consiglio fortemente di consultare un avvocato specializzato in diritto amministrativo prima di presentare domanda. Il CSM potrebbe comunque valutare il precedente nell’ambito del giudizio sulla condotta, anche a fronte della riabilitazione ottenuta.
SALVE HO UN PROCESSO PENALE IN CORSO PER AVER SUBITO LESIONI PERSONALI E LA PARTE OPPOSTA MI HA DENUNCIATO PER DIFENDERSI E IN QUESTO CASO PUR ESSENDO LA PARTE LESA SONO RISULTATA IMPUTATA ,POSSO PARTECIPARE A CONCORSO DI POLIZIA ?
Salve, ecco alcuni consigli:
– Verifica sempre il bando specifico del concorso a cui intendi partecipare, perché le clausole possono variare;
– Il candidato ha l’obbligo di dichiarare TUTTI i procedimenti penali in corso nella domanda di partecipazione – quindi dovrai comunque indicare il procedimento;
– Ti consigliamo di consultare un avvocato che possa valutare la tua situazione specifica, anche considerando che sei la parte lesa originaria.
Buongiorno,
la riforma dei concorsi DPR 82/2023 ha introdotto un obbligo generalizzato di dichiarazione dei precedenti e come requisito il “non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscano impedimento al pubblico impiego” . La riabilitazione estingue gli effetti ostativi in caso di condanna passata in giudicato per uno di questi reati?
Vorrei partecipare ad un concorso, in cui c’è scritto:dichiara di avere o non avere procedimenti penali pendenti in corso. Atteso che, al momento, non c’è il rinvio a giudizio, ma si è ancora in una fase di indagine, cosa bisogna rispondere?
Salve, in questo caso le suggeriamo di rivolgersi all’ente preposto.