Consiglio di Stato e i Limiti di età nei Concorsi in Polizia: ecco cosa succede!

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Consiglio di Stato e i Limiti di età nei Concorsi in Polizia

Con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il limite dei 30 anni per il concorso da Commissario della Polizia di Stato: una svolta che riguarda migliaia di candidati.

Il Consiglio di Stato ha cambiato idea sui limiti di età nei concorsi della Polizia. Con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, la Quarta Sezione ha dichiarato illegittimo il limite di 30 anni per la partecipazione al concorso da Commissario della Polizia di Stato, ribaltando una propria precedente pronuncia del 2023. Si tratta, pertanto, di una svolta significativa che apre nuovi scenari per tutti i candidati che aspirano a ruoli direttivi nel comparto sicurezza e che, fino a ieri, si erano visti sbarrare la strada dall’anagrafe.

Perché questa sentenza è importante per te

Il principio affermato dal Consiglio di Stato va ben oltre il singolo concorso: un limite di età nei bandi pubblici è legittimo solo se strettamente giustificato dalla natura concreta del servizio. Di conseguenza, laddove le funzioni del ruolo abbiano carattere prevalentemente gestionale o direttivo — anziché prettamente operativo — il tetto anagrafico diventa una discriminazione ingiustificata. Questa logica, ormai, si applica anche al comparto sicurezza.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio il caso, la storia della vicenda giudiziaria, l’effetto concreto della sentenza sul limite di età applicabile e cosa cambia, in pratica, per chi vuole partecipare ai concorsi nella Polizia di Stato. Per un quadro generale, consulta inoltre la nostra guida completa al limite di età nei concorsi pubblici.

Consiglio di Stato e i Limiti di Età nei Concorsi in Polizia: ecco cosa succede!

📋 Il Caso: il concorso da Commissario e il limite dei 30 anni

Al centro della vicenda c’è il concorso pubblico per 120 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12H.27.19 del 2 dicembre 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale IV Concorsi ed Esami n. 95 del 3 dicembre 2019.

🎯 Concorso: 120 posti di Commissario della Polizia di Stato

📅 Bando: dicembre 2019

⚠️ Requisito contestato: non aver compiuto 30 anni alla data di scadenza della domanda

📜 Base normativa: D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103 (G.U. n. 208 del 9 settembre 2018)

⚖️ Esito: Limite dichiarato illegittimo — Sentenza CdS n. 397/2026

Il requisito anagrafico contestato era stato introdotto, in realtà, dal D.M. Interno n. 103 del 2018, che aveva abbassato da 32 a 30 anni il tetto massimo di età per accedere alla carriera di Commissario. Un candidato escluso proprio per aver superato tale soglia ha impugnato il bando, dando avvio a un iter giudiziario lungo e articolato che ha coinvolto il TAR, il Consiglio di Stato e persino la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

🕐 La Storia della Vicenda: dal TAR alla CGUE fino al ribaltamento del 2026

Per comprendere il peso della sentenza n. 397/2026, è indispensabile ripercorrere l’intera storia processuale. Si tratta, infatti, di una vicenda durata oltre sei anni, con passaggi davanti a ogni livello della giustizia amministrativa italiana ed europea.

📄
2019 — TAR primo grado
Il TAR rigetta il ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale ritiene il limite dei 30 anni ragionevole e conforme sia alla Costituzione italiana sia al diritto europeo. Il ricorrente, tuttavia, non si arrende e impugna la decisione in appello.

🇪🇺
Novembre 2022 — Corte di Giustizia UE
CGUE: il limite dei 30 anni viola il diritto europeo

Con la sentenza C-304/21 del 17 novembre 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce che una normativa nazionale che imponga il limite dei 30 anni è contraria al diritto dell’Unione se le funzioni esercitate non richiedono particolari capacità fisiche legate all’età, oppure se il requisito risulta sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. Le funzioni del Commissario — prevalentemente gestionali e direttive — non giustificano tale restrizione.

📜
Giugno 2023 — Consiglio di Stato, Sezione II
Prima pronuncia del CdS: limite legittimo

Con la sentenza n. 5654/2023, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato aveva dichiarato legittimo il limite dei 30 anni per il concorso da Commissario. Una posizione che, alla luce della successiva sentenza CGUE, sarà tuttavia destinata a essere ribaltata.

19 Gennaio 2026 — Consiglio di Stato, Sezione IV
Svolta: il limite dei 30 anni è illegittimo

Con la sentenza n. 397/2026, la Quarta Sezione ribalta la precedente posizione e dichiara il limite discriminatorio e irragionevole, recependo pienamente l’orientamento della Corte di Giustizia UE. Il D.M. n. 103/2018 viene annullato nella parte in cui fissava il limite a 30 anni.

⚖️ La Sentenza n. 397/2026: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato

La pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato rappresenta un punto di svolta netto. I giudici hanno chiarito che il limite dei 30 anni, introdotto nel 2018 abbassando la soglia precedente di 32 anni, è:

🔴 «Irragionevole e privo di una comprensibile giustificazione», nonché in contrasto con la Direttiva 2000/78/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 216/2003, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Il ragionamento della Corte

Il Consiglio di Stato ha applicato il principio stabilito dalla CGUE: un limite anagrafico è legittimo solo se dall’analisi concreta del servizio previsto per lo specifico profilo professionale emergono elementi tali da giustificare l’esclusione di una fascia di candidati. Nel caso del Commissario di Polizia, le funzioni sono prevalentemente di natura gestionale e direttiva — coordinamento del personale, gestione dell’ordine pubblico, compiti amministrativi — e non richiedono capacità fisiche tali da rendere necessaria una soglia anagrafica così bassa.

In altri termini, non è sufficiente inserire un numero in un regolamento per renderlo legittimo. Occorre, al contrario, che la restrizione sia proporzionata e giustificata dalla realtà delle mansioni svolte. Laddove questa giustificazione manchi, prevale il principio della massima partecipazione ai concorsi pubblici.

💡 Il riferimento normativo europeo: l’art. 6, par. 1, della Direttiva 2000/78/CE consente disparità di trattamento basate sull’età solo se «oggettivamente e ragionevolmente giustificate» da una finalità legittima, e i mezzi per il suo conseguimento siano «appropriati e necessari». Nel caso in esame, nessuna di queste condizioni era soddisfatta.

📌 Effetti Pratici: cosa cambia per i candidati

L’annullamento del D.M. n. 103/2018 — nella parte in cui abbassava il limite da 32 a 30 anni — produce un effetto immediato e molto concreto: la reviviscenza della normativa previgente.

🔄 Cosa significa “reviviscenza”?
Con l’annullamento del D.M. 2018, torna automaticamente in vigore la norma precedente: l’art. 3 del D.M. Interno 6 aprile 1999 n. 115, che prevedeva il limite di età di 32 anni per il concorso da Commissario della Polizia di Stato. Non è quindi necessario un nuovo decreto: la soglia dei 32 anni è già applicabile.

Chi ne beneficia?

La sentenza apre potenzialmente le porte a tutti i candidati che, al momento della domanda per futuri concorsi da Commissario, abbiano tra i 30 e i 32 anni. Si tratta, in concreto, di una platea significativa di professionisti che, in precedenza, venivano esclusi pur possedendo tutti gli altri requisiti richiesti dal bando.

Vale anche per i concorsi già conclusi?

Per il concorso specifico del 2019 oggetto del ricorso, gli effetti sono quelli stabiliti dalla sentenza nel caso concreto. Per quanto riguarda, invece, i futuri bandi, la normativa di riferimento torna a essere quella con il limite a 32 anni, salvo eventuali nuovi interventi normativi del Ministero dell’Interno. È consigliabile, pertanto, monitorare la Gazzetta Ufficiale e il sito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per verificare l’eventuale adozione di nuovi decreti.

⚠️ Attenzione: la sentenza riguarda specificamente il profilo del Commissario della Polizia di Stato. Per gli altri ruoli operativi (Agenti, Vice Ispettori, ruoli delle Forze Armate, VVF), i limiti di età previsti dai rispettivi regolamenti restano in vigore fino a eventuali ulteriori pronunce o modifiche normative.

🔍 Il Principio Generale: quando un limite di età è illegittimo

Al di là del caso specifico, la sentenza n. 397/2026 ha un valore che va ben oltre il concorso da Commissario. Essa, infatti, consolida e chiarisce un principio già enunciato dalla CGUE nel 2022 e applicabile, in linea di principio, a tutti i concorsi pubblici.

La regola in tre punti

  • Un limite di età è legittimo se e solo se l’analisi concreta delle funzioni del profilo professionale dimostra che l’età è un requisito essenziale per svolgere quel servizio (es. capacità fisiche, resistenza, reattività operativa in contesti di rischio).
  • Non è sufficiente inserire un limite in un regolamento ministeriale: occorre una giustificazione proporzionata e verificabile caso per caso.
  • In assenza di giustificazione, il limite viola il principio di non discriminazione per età sancito dalla Direttiva 2000/78/CE e, sul piano interno, il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.

📖 Il quadro normativo di riferimento:
Art. 3, c. 6, L. 127/1997 (Bassanini): nessun limite di età per i concorsi pubblici, salvo deroghe motivate.
Direttiva 2000/78/CE e D.Lgs. 216/2003: divieto di discriminazione per età in ambito lavorativo.
CGUE, sentenza C-304/21 del 17 novembre 2022: limite dei 30 anni contrario al diritto UE se le funzioni non lo giustificano.
CdS, sentenza n. 397/2026: recepimento dell’orientamento CGUE, annullamento del D.M. 103/2018.

Questo principio, di conseguenza, potrebbe aprire la strada a ulteriori ricorsi in altri settori del comparto sicurezza o delle Forze Armate dove i limiti anagrafici non risultano proporzionati alla natura delle mansioni previste.

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✅ Conclusioni: cosa tenere a mente dopo la sentenza n. 397/2026

La sentenza del Consiglio di Stato n. 397 del 19 gennaio 2026 segna, dunque, una svolta concreta per chi aspira a una carriera nella Polizia di Stato al livello di Commissario. Il limite dei 30 anni, in vigore dal 2018, è stato dichiarato illegittimo in quanto discriminatorio e sproporzionato rispetto alla natura delle funzioni svolte. Di conseguenza, torna applicabile il limite previgente di 32 anni, ampliando la platea dei candidati ammissibili ai futuri concorsi.

Più in generale, questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: i limiti di età nei concorsi pubblici non sono intoccabili. Se non trovano giustificazione nella concreta natura del servizio, possono essere impugnati con successo. È opportuno, pertanto, tenere monitorati i futuri bandi da Commissario e verificare i requisiti aggiornati non appena questi vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

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