Assunzioni Giovani 2026 per gli Under 35 – La novità principale riguarda i requisiti del lavoratore

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Bonus Giovani Under 35 - Esonero contributivo 2026 per assunzioni a tempo indeterminato

Con il Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, il Bonus Giovani 2026 introduce un nuovo esonero contributivo totale per l’assunzione di under 35 svantaggiati o molto svantaggiati: ecco come funziona, chi può beneficiarne e come fare domanda secondo la Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026.

Importante aggiornamento per il mercato del lavoro: il Bonus Giovani 2026 è ora operativo grazie all’articolo 2 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. La misura, illustrata dall’INPS con la Circolare n. 55 del 14 maggio 2026, introduce un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Rispetto alla versione precedente del bonus, la novità principale riguarda i requisiti del lavoratore: non è più sufficiente non essere mai stati assunti a tempo indeterminato, ma occorre rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014. L’esonero vale fino a 500 euro mensili per 24 mesi (o 12 mesi per i lavoratori svantaggiati), che salgono a 650 euro mensili per le assunzioni nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria). Il limite di spesa complessivo è fissato in 109,7 milioni di euro per il 2026.

Di seguito analizziamo nel dettaglio come funziona il Bonus Giovani 2026, quali sono i nuovi requisiti di svantaggio, le tipologie di contratto incentivate, le condizioni per i datori di lavoro e la procedura per presentare domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS. Si tratta di una misura rilevante sia per i giovani in cerca di occupazione stabile nel settore privato, sia per le imprese che intendono assumere con significativi vantaggi contributivi.

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Bonus Giovani Under 35 2026: Esonero Contributivo per Lavoratori Svantaggiati — Circolare INPS n. 55/2026

💡 Cos’è il Bonus Giovani 2026

Il Bonus Giovani 2026 è un esonero contributivo introdotto dall’articolo 2 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, rubricato “Bonus Giovani 2026”, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (cosiddetto “decreto Lavoro”). L’obiettivo della misura è incrementare l’occupazione giovanile stabile attraverso un significativo sgravio sui costi del lavoro.

Nello specifico, l’incentivo consiste nell’esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che siano svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

La Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 — consultabile al link ufficiale: Circolare INPS n. 55/2026 — illustra la misura e fornisce le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali.

Nota bene: il decreto Lavoro ha abrogato la precedente disposizione (art. 14, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, conv. L. 27 febbraio 2026, n. 26) che aveva modificato l’art. 22 del Decreto Coesione per il periodo 1° gennaio–30 aprile 2026. Il Bonus Giovani 2026 è quindi una misura nuova e autonoma rispetto alle versioni precedenti.

📌 In sintesi: Se hai meno di 35 anni e rientri nelle categorie di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato previste dal regolamento UE, le aziende che ti assumono a tempo indeterminato possono risparmiare fino a 500–650 euro al mese sui contributi per 12 o 24 mesi. La tua candidatura diventa così particolarmente attraente per i datori di lavoro privati.

👤 Chi Può Beneficiarne: Requisiti del Lavoratore

Per rientrare nel Bonus Giovani 2026, i lavoratori devono soddisfare — alla data dell’assunzione — il requisito anagrafico e almeno uno dei requisiti di svantaggio previsti. Il decreto Lavoro individua tre categorie principali:

Categoria A — Lavoratori “Molto Svantaggiati” (esonero 24 mesi)

Giovani under 35 privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Ai fini del requisito si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione, verificando che in tale periodo il lavoratore non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi, né un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua superi i limiti esenti da imposizione.

Categoria B — Lavoratori “Molto Svantaggiati” (esonero 24 mesi)

Giovani under 35 privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle seguenti categorie di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2, punto 4, del Regolamento (UE) 651/2014:

  • Privi di diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (lett. c)
  • Soggetti adulti che vivono soli con una o più persone a carico (lett. e)
  • Occupati in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% alla disparità media, se appartenenti al genere sottorappresentato — settori individuati annualmente con decreto del Ministro del Lavoro (lett. f)
  • Appartenenti a una minoranza etnica di uno Stato membro con necessità di migliorare la formazione linguistica/professionale o l’esperienza lavorativa (lett. g)

Categoria C — Lavoratori “Svantaggiati” (esonero 12 mesi)

Giovani under 35 appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” dell’art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, che include anche:

  • Privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (lett. a)
  • Soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni (lett. b)

⚠️ Requisito anagrafico: il lavoratore, alla data dell’assunzione agevolata, non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (ossia: massimo 34 anni e 364 giorni). L’esonero non si applica ai dirigenti. Sono escluse anche le assunzioni a tempo determinato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato già in essere.

📋 Contratti esclusi: Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato (già agevolati con aliquote ridotte), i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché a tempo indeterminato) e le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis D.L. 50/2017.

💰 Importi, Durata e Misura dell’Esonero

Dal punto di vista economico, l’esonero contributivo prevede due diverse soglie mensili a seconda della sede di lavoro, e una durata differenziata in base alla categoria di svantaggio del lavoratore:

Categoria Lavoratore Importo Massimo Mensile Durata Massima Importo Max Totale
Molto svantaggiato (privo di impiego da ≥ 24 mesi) 500 € / mese 24 mesi 12.000 €
Molto svantaggiato (privo di impiego da ≥ 12 mesi + categorie UE lett. c, e, f, g) 500 € / mese 24 mesi 12.000 €
Svantaggiato (categorie UE lett. a–c, e–g) 500 € / mese 12 mesi 6.000 €
Molto svantaggiato — ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 650 € / mese 24 mesi 15.600 €
Svantaggiato — ZES Unica 650 € / mese 12 mesi 7.800 €

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata: 16,12 euro al giorno (€ 500/31) per il massimale ordinario e 20,96 euro al giorno (€ 650/31) per il massimale ZES. In caso di rapporto part-time, i massimali vengono proporzionalmente ridotti.

Cosa Copre l’Esonero

L’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Restano tuttavia esclusi:

  • I premi e contributi dovuti all’INAIL
  • Il contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c., ex art. 1, comma 755, L. 296/2006)
  • I contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 29 D.Lgs. 148/2015) e al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo
  • Il contributo dello 0,30% per i Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. 845/1978)
  • I contributi di solidarietà per previdenza complementare, lavoratori dello spettacolo e sportivi

Il contributo aggiuntivo IVS (0,50%) è invece oggetto di esonero; di conseguenza il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota TFR, o lo effettua limitatamente alla quota del contributo esclusa dall’esonero.

Sospensione del Periodo di Fruizione

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità (compresa l’interdizione anticipata), con conseguente differimento temporale del beneficio.

Regola ZES: Trasferimento del Lavoratore

Se il lavoratore viene trasferito da una regione ZES a una regione non ZES, il massimale scende a 500 euro a partire dal mese di paga successivo al trasferimento. Il percorso inverso (da non-ZES a ZES) non aumenta il massimale: rimane fissato a 500 euro per i vincoli legati al finanziamento già autorizzato. Per le assunzioni in somministrazione, la sede rilevante è il luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

🏢 Quali Datori di Lavoro Possono Accedere

L’esonero contributivo è riservato a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore e indipendentemente dalla dimensione aziendale. Tra i beneficiari rientrano:

  • Datori di lavoro del settore agricolo
  • Agenzie di somministrazione per assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche se la somministrazione avviene in forma a tempo determinato verso l’utilizzatore)
  • Cooperative di lavoro (per i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo ex L. 142/2001)

⚠️ Esclusi dal beneficio: La Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001) non può accedere all’esonero. Sono inoltre escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente e prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis D.L. 50/2017.

Obbligo di Pubblicazione su SIISL (dal 1° aprile 2026)

Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, a decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che richiedono benefici contributivi devono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Tuttavia, nelle more dell’adozione del decreto attuativo (come precisato nel messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026), la pubblicazione sul SIISL non ha ancora carattere obbligatorio. L’obbligo diverrà effettivo alla pubblicazione del relativo decreto attuativo.

📋 Condizioni per la Spettanza dell’Esonero

Il diritto alla fruizione del Bonus Giovani 2026 è subordinato al rispetto di condizioni generali (art. 31 D.Lgs. 150/2015 e art. 1, comma 1175, L. 296/2006) e di condizioni specifiche previste dall’art. 2 del decreto Lavoro.

Condizioni Generali

  • Regolarità contributiva (DURC in regola)
  • Assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza
  • Rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative
  • Applicazione di un trattamento economico individuale non inferiore a quello definito dai CCNL applicabili, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5, del decreto Lavoro (“Salario giusto e incentivi”)

Condizioni Specifiche del Datore di Lavoro

  • Nessun licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o collettivo (L. 223/1991) nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva
  • Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un collega con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva nei 6 mesi successivi all’assunzione (la violazione comporta revoca e recupero del beneficio già fruito)
  • Non rientrare tra i destinatari della clausola Deggendorf (aiuti illegali non restituiti)
  • Non essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014

Incremento Occupazionale Netto (obbligatorio)

L’assunzione del lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Il requisito deve essere verificato in concreto per ogni singola assunzione e mantenuto per ogni mese di fruizione dell’incentivo.

L’incremento non è richiesto nei casi in cui il posto vacante si sia liberato a seguito di: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. È invece richiesto in caso di licenziamenti per riduzione di personale. Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di riferimento; il ripristino nei mesi successivi consente di riprendere la fruizione ma non di recuperare il beneficio perso.

Ai fini del computo della forza datoriale, si escludono le sole diminuzioni del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto; gli aumenti nelle stesse società si computano a vantaggio del datore richiedente.

Limite del 50% dei Costi Salariali

In quanto aiuto di Stato regolato dal Regolamento (UE) 651/2014, l’ammontare delle agevolazioni fruibili non può superare il 50% dei costi salariali (retribuzione lorda + contributi obbligatori) relativi al lavoratore assunto. Poiché l’esonero è limitato alla sola contribuzione datoriale, nella pratica tale limite non viene mai superato.

Non Cumulabilità con Altri Esoneri

Il Bonus Giovani 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione datoriale. In particolare, non è cumulabile con: Decontribuzione Sud, incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. 68/1999), incentivo NASpI (art. 2, co. 10-bis, L. 92/2012), riduzioni per datori di lavoro agricoli nei territori montani, riduzioni per il settore edile. È invece compatibile con: la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (art. 1, commi 399 e 400, Legge di Bilancio 2025); l’esonero per la “Certificazione della parità di genere” (1%, max 50.000 euro annui, art. 5, L. 162/2021); gli esoneri sulla quota contributiva IVS a carico della lavoratrice madre (art. 1, commi 180 e 181, L. 213/2023).

Fruizione del Beneficio Residuo in Caso di Riassunzione

Se il lavoratore per cui è stato già fruito l’esonero viene riassunto — dallo stesso o da un altro datore di lavoro privato — è possibile fruire dell’agevolazione per i mesi residui, purché anche la nuova assunzione sia effettuata entro il 31 dicembre 2026. Il modulo di domanda deve essere presentato solo per la prima assunzione incentivata; per il beneficio residuo in caso di riassunzione non è previsto l’invio di una nuova richiesta.

📝 Come Fare Domanda — Procedura INPS

Per accedere al Bonus Giovani 2026, le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), sezione “Bonus giovani 2026”, sul sito www.inps.it. La messa a disposizione del modulo sarà comunicata con successivo messaggio INPS.

Informazioni da Indicare nel Modulo

  • Dati identificativi dell’impresa
  • Dati identificativi del lavoratore (assunzione in corso o non ancora effettuata)
  • Tipologia di classe di svantaggio del soggetto
  • Tipologia di contratto (tempo pieno o parziale) e percentuale oraria
  • Retribuzione media mensile comprensiva di ratei tredicesima/quattordicesima e aliquota contributiva datoriale
  • Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 di esclusione del cumulo con altri esoneri
  • Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 di applicazione del trattamento economico minimo contrattuale (art. 7 decreto Lavoro)

Iter di Istruttoria INPS

Ricevuta la domanda, l’INPS provvede a calcolare l’ammontare del beneficio spettante, a consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (clausola Deggendorf) e a fornire l’esito di accoglimento. La domanda può essere inoltrata sia per assunzioni già effettuate che per rapporti non ancora instaurati.

Per le domande relative ad assunzioni non ancora effettuate, l’INPS accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione via PEC (o e-mail) con notifica nell’area “MyINPS”, invitando il datore a provvedere all’assunzione e all’invio della comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm) entro il termine perentorio di 10 giorni. Il mancato rispetto di tale termine determina la perdita degli importi accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

⚠️ Attenzione: Non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm. I termini per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori. Nelle ipotesi di part-time, in caso di aumento successivo della percentuale oraria (anche trasformazione a tempo pieno), il beneficio fruibile non può superare il tetto già autorizzato dall’INPS; in caso di diminuzione, è onere del datore di lavoro riparametrare e fruire dell’importo ridotto.

📄 Documenti Ufficiali

Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026: Consulta il testo completo

Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62: Testo su Normattiva

Circolare INPS n. 90/2025 (versione precedente del bonus): Consulta il testo completo

📊 Risorse Disponibili e Monitoraggio

Il Bonus Giovani 2026 è finanziato con risorse nazionali. I limiti di spesa autorizzati ai sensi dell’art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026 sono:

Anno Risorse Disponibili
2026 109,7 milioni di euro
2027 252,4 milioni di euro
2028 135,4 milioni di euro

L’INPS monitora il rispetto dei limiti di spesa e fornisce rendicontazione periodica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS sospende l’accoglimento di nuove domande e ne dà immediata comunicazione ai Ministeri competenti.

Confronto con la versione 2025: il Bonus Giovani originale (art. 22 Decreto Coesione, Circ. INPS n. 90/2025) prevedeva risorse ben più consistenti (474,6 milioni per il 2025; 698,4 milioni per il 2026; 259,7 milioni per il 2027) ed era cofinanziato dall’UE tramite il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (FSE+). Il nuovo Bonus Giovani 2026 ha una dotazione più contenuta (109,7 milioni per il 2026) e requisiti più selettivi, limitati ai lavoratori svantaggiati/molto svantaggiati.

✅ Conclusioni

Il Bonus Giovani 2026, introdotto dall’art. 2 del D.L. 62/2026 e operativo con le istruzioni della Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026, rappresenta un’opportunità concreta per i giovani under 35 che si trovano in condizione di svantaggio occupazionale. A differenza della versione 2025, la misura si rivolge esclusivamente a chi è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6, 12 o 24 mesi — oppure appartiene a specifiche categorie di svantaggio previste dal Regolamento UE — e per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2026.

Per i datori di lavoro privati, il risparmio contributivo può arrivare fino a 15.600 euro nell’arco di 24 mesi per le assunzioni nelle regioni della ZES Unica, e fino a 12.000 euro nelle restanti aree. È fondamentale rispettare le condizioni di spettanza — in particolare l’incremento occupazionale netto e il divieto di licenziamento — e presentare la domanda telematica tramite il Portale delle Agevolazioni INPS prima di procedere all’assunzione (o contestualmente, per le assunzioni già effettuate).

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