Bonus Donne 2026: tutele, incentivi e guida alle assunzioni con sgravi fiscali INPS

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Bonus Donne 2026: tutele, incentivi e guida alle assunzioni con sgravi fiscali INPS

Sgravio contributivo al 100% per le aziende che assumono donne svantaggiate: ecco tutto quello che c’è da sapere su importi, durata, requisiti e procedura INPS.

Il Bonus Donne 2026 è una delle misure più concrete previste dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 per sostenere l’occupazione femminile in Italia. Si tratta di un esonero contributivo al 100% a carico del datore di lavoro privato, riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di donne “svantaggiate” e “molto svantaggiate” effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, fino a un massimo di 650 euro mensili per lavoratrice.

Non si tratta di un bonus universale: l’incentivo si articola in fasce di svantaggio definite dal Regolamento UE 651/2014, e la durata dello sgravio varia da 12 a 24 mesi a seconda del profilo della lavoratrice. Esiste anche una maggiorazione fino a 800 euro mensili per le assunzioni nelle regioni della ZES unica (Mezzogiorno, Marche e Umbria). Le istruzioni operative sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 57 del 14 maggio 2026.

In questa guida trovi tutto quello che serve sapere: chi può accedere al beneficio, quali categorie di lavoratrici sono coperte, come si calcola lo sgravio, quali contratti sono ammessi e come presentare la domanda all’INPS. Se stai cercando lavoro o vuoi capire come questo incentivo può aprire nuove opportunità per te, continua a leggere.

Bonus Donne 2026: guida alle assunzioni con sgravio INPS al 100%

📊 Panoramica: cos’è il Bonus Donne 2026

Il Bonus Donne 2026 nasce dall’articolo 1 del decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. La misura sostituisce e aggiorna le precedenti proroghe del bonus contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, introducendo un quadro normativo più strutturato e collegato al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021–2027.

In sintesi, lo Stato rimborsa al datore di lavoro privato il 100% dei contributi previdenziali dovuti per ogni lavoratrice assunta con contratto a tempo indeterminato, entro un tetto mensile. L’obiettivo dichiarato è favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro, in particolare per le donne che si trovano in situazioni di difficoltà occupazionale.

Riferimento normativo: D.L. 30 aprile 2026, n. 62 — Circolare INPS n. 57 del 14 maggio 2026. Le regole sono aggiornate e sostituiscono le disposizioni della proroga introdotta dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.

Sul portale INPS è disponibile la notizia ufficiale con tutte le indicazioni per datori di lavoro e consulenti del lavoro:

  • Descrizione completa della misura e dei profili di lavoratrice ammessi
  • Riferimenti alla Circolare n. 57/2026 con le prime istruzioni operative
  • Indicazioni sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) per la presentazione delle domande

Leggi la notizia ufficiale INPS sul Bonus Donne 2026 →

👩 Chi ha diritto al Bonus Donne: le categorie ammesse

Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di donne “svantaggiate” o “molto svantaggiate” secondo le definizioni del Regolamento UE 651/2014. Le categorie sono tre, con requisiti progressivamente meno stringenti:

Categoria A — Donne “molto svantaggiate” (disoccupate da almeno 24 mesi)

Rientrano in questa categoria le donne di qualsiasi età, ovunque residenti, che alla data dell’assunzione siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. La verifica riguarda gli ultimi ventiquattro mesi precedenti l’assunzione: la lavoratrice non deve aver svolto lavoro subordinato con contratto di durata di almeno sei mesi, né collaborazioni coordinate e continuative con remunerazione superiore ai limiti esenti da imposizione fiscale.

Categoria B — Donne “molto svantaggiate” con doppio requisito (disoccupate da 12 mesi + condizione specifica)

Appartengono a questa fascia le donne prive di impiego da almeno 12 mesi che rientrano in almeno una delle seguenti situazioni: età compresa tra 15 e 24 anni; assenza di diploma di scuola media superiore (livello ISCED 3) con prima occupazione mai ottenuta; età superiore ai 50 anni; adulte che vivono sole con persone a carico; occupate in settori o professioni con disparità di genere superiore al 25% rispetto alla media nazionale; appartenenti a minoranze etniche con necessità di migliorare la formazione linguistica o professionale.

Categoria C — Donne “svantaggiate” (requisito più ampio)

Questa categoria raccoglie le lavoratrici prive di impiego da almeno 6 mesi oppure appartenenti a una delle condizioni elencate nelle lettere da b) a g) dell’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014. È la platea più ampia, ma beneficia di una durata dello sgravio più breve (12 mesi anziché 24).

Maggiorazione ZES unica: per tutte e tre le categorie, se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria) il tetto mensile sale da 650 a 800 euro.

Chi sono i datori di lavoro ammessi

Possono accedere al Bonus Donne tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività d’impresa, compresi quelli del settore agricolo. Sono invece esclusi gli enti della Pubblica Amministrazione. Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico né ai rapporti di apprendistato.

💰 Importi e durata dello sgravio

Lo sgravio copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Gli importi e la durata variano in base alla categoria di svantaggio della lavoratrice.

Profilo lavoratrice Tetto mensile (standard) Tetto mensile (ZES unica) Durata massima
Molto svantaggiata — disoccupata da ≥ 24 mesi (ovunque residente) 650 € 800 € 24 mesi
Molto svantaggiata — disoccupata da ≥ 12 mesi + condizione specifica 650 € 800 € 24 mesi
Svantaggiata — disoccupata da ≥ 6 mesi o condizione specifica 650 € 800 € 12 mesi

Per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, il tetto giornaliero è di 20,96 euro (€ 650 ÷ 31) nella versione standard e di 25,80 euro (€ 800 ÷ 31) per la ZES unica. Per i contratti part-time, l’importo massimo è proporzionalmente ridotto in base alle ore pattuite rispetto all’orario normale a tempo pieno.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: lo sgravio non riduce il montante contributivo utile ai fini del calcolo della pensione della lavoratrice.

Cosa non è coperto dallo sgravio

Non rientrano nell’esonero: i premi INAIL, i contributi al Fondo TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006), i contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali, il contributo al Fondo per il trasporto aereo, il contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, e le contribuzioni prive di natura previdenziale (contributi di solidarietà per previdenza complementare, spettacolo, sport).

Risorse disponibili e limiti di spesa

L’incentivo è finanziato a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021–2027, con limiti di spesa definiti: 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027 e 51,3 milioni per il 2028. Le risorse sono ripartite per categoria di regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate). L’INPS monitora in tempo reale la capienza: al raggiungimento del tetto non verranno accolte ulteriori domande.

📝 Contratti ammessi e condizioni di spettanza

Il Bonus Donne si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Non è prevista alcuna agevolazione per i contratti a tempo determinato né per le trasformazioni di contratti già in essere da determinato a indeterminato.

Contratti inclusi

Sono ammessi i contratti a tempo pieno e a tempo parziale (con sgravio proporzionale), i rapporti di lavoro instaurati tramite cooperative di lavoro (ai sensi della L. 142/2001) e le assunzioni a scopo di somministrazione a tempo indeterminato — anche se la somministrazione è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. In quest’ultimo caso i benefici sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Contratti esclusi

Non danno diritto all’esonero: il lavoro domestico, l’apprendistato, il lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulato a tempo indeterminato), le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017.

Condizioni generali di spettanza

Il datore di lavoro deve rispettare alcune condizioni essenziali: regolarità contributiva (DURC in regola), assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza, rispetto dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. È inoltre necessario garantire ai lavoratori una retribuzione non inferiore a quella definita dai CCNL applicabili (requisito del “salario giusto” introdotto dall’art. 7 del D.L. 62/2026).

Il requisito dell’incremento occupazionale netto

L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA). L’incremento deve essere verificato ogni mese: se viene meno, si perde il beneficio per quel mese, ma non per quelli successivi in cui viene ripristinato. Non si tiene conto delle riduzioni di organico verificatesi in società controllate o collegate.

Attenzione ai licenziamenti: il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva, né può procedere a tali licenziamenti nei sei mesi successivi (pena la revoca del beneficio e il recupero delle somme già fruite).

Cumulabilità con altri incentivi

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive datoriali (ad esempio la Decontribuzione Sud). È invece cumulabile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (L. Bilancio 2025, art. 1, cc. 399-400) e con l’esonero dell’1% per i datori in possesso della Certificazione della parità di genere (L. 162/2021). È altresì cumulabile con gli esoneri sulla quota contributiva a carico della lavoratrice, come il “Bonus Mamme” sui contributi IVS a carico della dipendente madre.

🖥️ Come fare domanda: procedura INPS passo dopo passo

La domanda per accedere al Bonus Donne 2026 deve essere presentata dal datore di lavoro direttamente all’INPS tramite il modulo di istanza online disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) — Bonus donne 2026”. La domanda va inoltrata prima dell’assunzione o contestualmente ad essa.

Cosa serve indicare nella domanda

Il modulo online richiede i dati identificativi dell’impresa, i dati della lavoratrice (inclusa la residenza), la tipologia di classe di svantaggio, il tipo di contratto (tempo pieno o parziale con relativa percentuale oraria), la retribuzione media mensile comprensiva di ratei di tredicesima e quattordicesima, l’aliquota contributiva datoriale applicabile e due dichiarazioni sostitutive: una sull’assenza di cumulo con altri esoneri, l’altra sul rispetto del trattamento economico minimo previsto dal D.L. 62/2026.

Iter di approvazione

Una volta ricevuta la domanda, l’INPS calcola automaticamente l’importo del beneficio, consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare la clausola Deggendorf e, se le risorse sono capaci, accoglie la richiesta e registra l’agevolazione. Se la domanda è presentata per un’assunzione già avvenuta, l’esito arriva tramite comunicazione in calce al modulo telematico. Se invece è presentata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e invia una comunicazione via PEC (o email) e notifica in MyINPS: il datore di lavoro ha poi 10 giorni perentori per instaurare il rapporto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm). Il mancato rispetto di questo termine comporta la perdita degli importi accantonati.

Nota operativa: la domanda va presentata solo per la prima assunzione incentivata. In caso di riassunzione della stessa lavoratrice, il beneficio residuo viene riconosciuto automaticamente senza necessità di nuova istanza. I dati della domanda devono coincidere esattamente con quelli della comunicazione Unilav/Unisomm: eventuali difformità determinano il rigetto.

📋 Accedi al portale INPS per la domanda

Consulta la guida ufficiale INPS con tutte le indicazioni per presentare la domanda di Bonus Donne 2026 tramite il Portale delle Agevolazioni.

🔗 Vai alla pagina INPS 📄 Leggi la Circolare n. 57/2026

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✅ Conclusioni

Il Bonus Donne 2026 è uno strumento concreto che può fare la differenza per chi è alla ricerca di un’occupazione stabile. Grazie allo sgravio contributivo al 100% — fino a 650 o 800 euro al mese per 12 o 24 mesi — le aziende hanno un incentivo economico significativo ad assumere donne svantaggiate con contratto a tempo indeterminato. Per te che stai cercando lavoro, questo significa che alcune porte che sembravano chiuse potrebbero aprirsi: vale la pena informarsi, segnalare la propria condizione in fase di selezione e verificare se si rientra in una delle categorie previste.

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✅ Riepilogo — Punti Chiave

Ecco i punti fondamentali da ricordare sul Bonus Donne 2026:

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